TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sentenza n. 67/2023 del 30-01-2023
principi giuridici
In tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché l'attore non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; incombe, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
L'acquisto per usucapione di una servitù, a norma dell'art. 1061 c.c., richiede la presenza di opere permanenti e visibili, univocamente evidenzianti l'asservimento di un fondo all'altro, le quali abbiano avuto tale destinazione, e siano state conformemente utilizzate nell'esercizio dell'attività possessoria, per tutto il tempo necessario al compimento dell'usucapione medesima.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale, la relazione tra questa e la domanda principale non va intesa in senso restrittivo: la riconvenzione è ammissibile anche se le due domande non dipendono da un unico e identico titolo, ma è sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus.
La sporgenza di un tetto piovente non è, in linea di massima, costruzione sottoposta al rispetto delle distanze legali, specie nell'ipotesi di modesta entità della sporgenza, non destinata ad estendere e ampliare la consistenza del fabbricato.
Il diritto di antenna, pur qualificandosi come diritto soggettivo perfetto e assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione, incontra un limite nella tutela dell'altrui diritto di proprietà nonché nel principio della necessità, sicché il sacrificio imposto al proprietario che debba tollerare l'installazione di antenne televisive altrui si giustifica solamente qualora l'avente diritto non possa utilizzare a tal fine spazi propri o condominiali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Usucapione di Servitù di Passaggio: Rilevanza delle Opere Visibili e Permanenti
Una recente pronuncia del Tribunale Civile di ### ha affrontato una complessa controversia in materia di diritti reali, focalizzandosi in particolare sull'usucapione di una servitù di passaggio. La vicenda trae origine da un'azione negatoria promossa da alcuni proprietari di un immobile, i quali contestavano l'esistenza di un diritto di passaggio a favore dei confinanti su una corte di pertinenza della loro proprietà. I convenuti, a loro volta, hanno avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'esistenza del diritto di accesso e di passaggio sulla corte, invocando l'intervenuta usucapione.
Nel corso del giudizio, sono state sollevate diverse questioni relative alle distanze legali tra costruzioni, alle luci e vedute, e all'installazione di un'antenna parabolica. Il Tribunale, dopo un'approfondita istruttoria che ha incluso l'acquisizione di documenti, l'escussione di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti.
Il fulcro della decisione risiede nell'applicazione dell'articolo 1061 del Codice Civile, che limita l'acquisto per usucapione alle servitù apparenti, ovvero quelle contraddistinte da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Nel caso specifico, è stata ritenuta decisiva la presenza di una pavimentazione in cemento, realizzata decenni prima, che, unitamente alla presenza di una porta di accesso alla proprietà dei convenuti, costituiva un'opera permanente e inequivocabile indice dell'esistenza della servitù di passaggio.
Il Tribunale ha sottolineato che, ai fini dell'usucapione, non è sufficiente la mera esistenza di un percorso idoneo al passaggio, ma è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione all'esercizio della servitù. Nel caso di specie, la pavimentazione in cemento, realizzata dalla madre di uno dei convenuti, e l'utilizzo ultraventennale del passaggio da parte dei convenuti, anche con mezzi di trasporto condotti a mano, hanno fornito la prova dell'esistenza di una servitù di passaggio usucapita.
Di conseguenza, il Tribunale ha respinto l'azione negatoria promossa dagli attori e ha accertato il diritto di accesso e di passaggio dei convenuti sulla corte, condannando gli attori ad astenersi da qualsiasi atto che possa ostacolare l'esercizio di tale diritto. Le altre domande riconvenzionali dei convenuti, relative alle distanze legali e alle luci e vedute, sono state invece rigettate, così come la domanda riconvenzionale degli attori volta alla rimozione dell'antenna parabolica.
La sentenza evidenzia l'importanza delle opere visibili e permanenti ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, sottolineando che la mera esistenza di un percorso non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del diritto. La decisione ribadisce, inoltre, la necessità di un'attenta valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, al fine di accertare l'effettivo esercizio del passaggio per il periodo di tempo necessario all'usucapione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.